01/04/19 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: DAL 1° APRILE STOP ALLE DOMANDE CONSEGNATE AL DATORE DI LAVORO, PRESENTAZIONE SOLO ONLINE
L’INPS con circolare n. 45 del 22 marzo 2019, comunica che dal 1° aprile 2019, le domande di Assegno Nucleo Familiare - finora presentate dal lavoratore al proprio datore utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16) - dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Istituto in via telematica.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà ricorrere sempre alla via telematica per comunicare la variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF/DIP”.
L’Istituto provvederà a determinare la spettanza, nonché l’importo dell’ANF e a comunicarlo al datore di lavoro.
Resta fermo l’obbligo - in capo al lavoratore nei casi specifici previsti dalla normativa - di presentare domanda di autorizzazione all’erogazione ANF (mod. ANF42) all’Istituto: detta autorizzazione, tuttavia, qualora rilasciata non sarà più inviata al richiedente, il quale sarà avvisato dall’Inps solo se la domanda verrà rigettata.
Le domande già presentate con le consuete modalità al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 (per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti) non dovranno essere ripresentate, ma saranno gestite dai datori di lavoro.
Fanno eccezione i dipendenti del settore agricolo, per i quali restano valide le precedenti regole di presentazione della domanda.

