01/09/19 - L'AIUTO DI UN FAMILIARE NON SEMPRE E’ GRATUITO

La problematica è ricorrente e di indubbio interesse soprattutto nel settore turistico dove le attività stagionali si presentano a più alta intensità di lavoro in determinati periodi dell’anno (primavera/estate, festività, ecc…) con il naturale coinvolgimento, spesso, anche di manodopera familiare.
La collaborazione di un familiare all’interno dell’azienda può:
- essere resa a titolo occasionale (e pertanto non essere soggetta agli obblighi di un rapporto di lavoro, ad es. versamento dei contributi)
- necessitare di essere formalizzata con un contratto di lavoro subordinato
e distinguere le due situazioni diventa estremamente importante per gestire l’appporto lavorativo del familiare nel modo corretto.
Spesso infatti in caso di accesso ispettivo si pone il problema in merito al lavoro prestato in azienda dai familiari dell’imprenditore:
come si configura la tipologia del lavoro svolto? Deve essere riqualificato e ricondotto a subordinazione? Quali diritti e obblighi discendono da questa riqualidicazione?
L’interrrogativo riguarda I titolari di imprese a conduzione familiare ma anche gli amministratori e I soci di società.
Il principio che anche oggi sta alla base del orientamento prevalente della giurisprudenza è quello della prestazione svolta affectionis vel benevolentiae causa (a titolo di affetto o benevolenza) ossia resa a titolo gratuito perchè sorretta da spirito di solidarietà o gratitudine nell’ambito di un rapporto di parentela o affinità con il datore di lavoro.
Per superare questa presunzione (vincolo di parentela/affinità ergo prestazione lavorativa a titolo gratuito) occorre che chi contesta la natura della prestazione resa dal familiare debba fornire prova rigorosa degli elementi tipici che giustificano l’esistenza di un rapporto subordinato.
Il caso può esseere quello del familiare che intenda far valere la subordinazione nei confronti del proprio congiunto, rispetto al quale ha reso determinate prestazioni lavorative in assenza di assunzione/contratto magari per un lungo arco di tempo.
Diversamente può porsi il caso del congiunto che ha regolarizzato (effettuando le necessarie comunicazioni amministrative, i versamenti fiscali e contributivi, elaborando le busta paga …) il lavoro di moglie/marito o figli ma si scontra con l’Organo ispettivo il quale, diversamente, sostiene l’inesistenza del vincolo di subordinazione. Spetterà a quest’ultimo dimostrarla per poter riqualificare il rapporto di collaborazione con conseguente iscrizione del familiare - in assenza di vincolo di subordinazione - alla gestione artigiani/commercianti.
Nel dettaglio gli elementi che permettono di superare la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa orientandosi verso il riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato a titolo oneroso sono:
- la mancata convivenza sotto uno stesso tetto (diversamente, se si convive, il vincolo di solidarietà che sostiene la gratuità della prestazione è dato come implicito…);
- la natura dell’impresa: nelle società di capitali dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con parenti o affini (ad es. la moglie o il figlio dell’amministratore unico di una Srl) è più agevole. Questo perchè il rapporto è instaurato con la società (persona giuridica e nettamente distinta dai soci);
- l’assoggettamento al potere direttivo e organizzativo altrui;
- la presenza costante del familiare sul luogo di lavoro;
- l’osservanza di un orario di lavoro coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale (in questo caso il sistematico apporto lavorativo del familiare nell’impresa prevarica la logica dell’assistenza familiare)
- la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
Qualora si addivenga al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ad opera degli Organi di vigilanza la principale conseguenza sarà l’annullamento della relativa posizione contributiva del lavoratore e la restituzione dei contributi versati, più gli interessi maturati al netto degli eventuali assegni familiari percepiti. Eventuali trattamenti pensionistici in corso saranno annullati, con recupero delle prestazioni già erogate.
Anche la riqualificazione del rapporto (ad esempio da lavoratore a coadiutore) comporterà il recupero della relativa contribuzione già versata.
Quindi certo, collaborazione in ragione di uno spirito di solidarietà e gratitudine tra familiari e affini, ma mai dare nulla per scontato!

