02/10/20 - CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L’Inps ha pubblicato la Circ. 116 del 02.10.20 ove detta le istruzioni operative in merito alla richiesta e fruizione del Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti (art. 5 DL 08.09.20 n.111).
Trattasi di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni (possono quindi solo alternarsi) , per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 09.09.20 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31.12.20.
Sono esclusi i genitori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL: in caso di proroghe del provvedimento (o di nuovi provvedimenti) per lo stesso - oppure per altro - figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione: i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
La Circolare riporta in modo esaustivo tutti i casi di compatibilità/incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza (malattia, ferie, maternità, congedo parentale, ecc…) relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
La domanda del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali INPS o tramite i Patronati.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 09.09.20 e il 31.12.20.
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

