04/11/22 - BONUS RIMBORSO UTENZE 2022 - CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 35/E del 04/11/2022, ha dato i chiarimenti in tema di Decreto Aiuti-bis, che, per il solo anno 2022, ha così modificato la disciplina dettata dall’art.51 co.3 TUIR:

  • includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale
  • innalzando da 258 a 600 euro il limite annuo massimo di esenzione inps/irpef dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Questi i chiarimenti sui RIMBORSO UTENZE:

può essere corrisposto dal datore di lavoro ai lavoratori anche ad personam e con importi differenziati, senza pertanto obblighi di parità di trattamento per categorie omogenee;

occorre tener presente che, qualora il lavoratore abbia già dei fringe benefit (auto, alloggio…) concessi dall’azienda, il rimborso utenze potrà essere eventualmente riconosciuto solo nel limite di € 600 complessivi annui, comprensivi del valore di suddetti FB;

  • il rimborso utenze riguarda immobili ad esclusivo uso abitativo

posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente/coniuge/suoi familiari a prescindere che dipendente/coniuge/suoi familiari abbiano, negli stessi, la residenza o il domicilio a condizione che dipendente/coniuge/suoi familiari ne sostengano effettivamente le relative spese possono essere rimborsate anche le utenze per uso domestico intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo lavoratore/condomino)

possono essere rimborsate anche le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore) ma per le quali, nel contratto di locazione, è previsto il riaddebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore/locatario o del coniuge/familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa;

  • è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma rimborsata al lavoratore (copia della fattura e della ricevuta di pagamento)

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e in questa dichiarazione riporti

numero e intestatario della fattura (se questo è diverso dal lavoratore deve essere indicato il rapporto intercorrente con quest’ultimo) la tipologia di utenza (acqua, luce, gas) l’importo pagato e il nominativo del soggetto che ha provveduto al pagamento la data e le modalità di pagamento

  • E’ inoltre necessario che il datore di lavoro acquisisca dal lavoratore anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata al coniuge o ai familiari fiscalmente a carico del lavoratore o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

Le somme erogate dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

il datore di lavoro - qualora il valore dei beni/servizi prestati, nonché le somme rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risulti superiore a € 600 annui- assoggetta a tassazione l’intero importo corrisposto, anche la quota di valore inferiore ai € 600;

il rimborso utenze nel limite di € 600 rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto ai € 200 del bonus carburante (art.2 DL 21/2022). Pertanto le due misure sono cumulabili raggiungendo in tot la quota di esenzione di € 800.

A disposizione per chiarimenti