05/09/23 - DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE ENTRO IL 3° ANNO DI VITA DEL FIGLIO

DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE DURANTE IL 1° ANNO DI VITA DEL FIGLIO

In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line ma deve provvedere a:

a) comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro;

b) convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro: la convalida va effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni/risoluzione consensuale consegnata al proprio datore di lavoro.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La procedura di convalida deve essere effettuata anche dal lavoratore/ lavoratrice che ha adottato un minore ovvero lo ha preso in affidamento o, in caso di adozione internazionale.

Documentazione che il lavoratore/ la lavoratrice deve presentare all’Ispettorato del Lavoro per richiedere la convalida:

  • documento di identità in corso di validità;
  • codice fiscale;
  • numero di cellulare;
  • copia della lettera di dimissioni (nella quale sia evidenziato l’ultimo giorno di lavoro e l’avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro);
  • C.F. / P.IVA / PEC del Datore di Lavoro.

La procedura di convalida non deve essere effettuata in caso di dimissioni eseguite durante il periodo di prova e neanche qualora si tratti di un rapporto di lavoro domestico.

Il lavoratore/ la lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del bambino, oltre a non avere l’obbligo di espletare il periodo di preavviso, ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso. Detto diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità, rappresentato dal congedo di paternità obbligatorio o dal congedo di paternità alternativo (in caso di morte/grave infermità della madre ovvero di abbandono o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Il legislatore, nel caso in specie, provvede a corrispondere al lavoratore l’indennità di disoccupazione (NASpI), ragion per cui il datore di lavoro dovrà corrispondere all’INPS, il relativo Ticket licenziamento: si tratta del contributo NASpI che normalmente deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato, o in qualsiasi caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro darebbero diritto all’indennità di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero qualora il datore di lavoro abbia conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.

Per l’anno 2023, il contributo è pari a 603,10 euro (41% di 1.470,99 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30 euro, per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

 

DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE DAL 1° ANNO E SINO AL 3° DI VITA DEL FIGLIO

In caso di dimissioni presentate dal primo e sino al terzo anno di vita del bambino, il lavoratore/la lavoratrice non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line, per cui basterà comunicare le dimissioni al proprio datore di lavoro, per iscritto (lettera a mano, raccomandata a/r, e-mail).

Una volta comunicate, il lavoratore dovrà procedere a convalidarle presso l’Ispettorato del lavoro, con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore all’anno (vedi paragrafo precedente).

A differenza da questi ultimi, il lavoratore ha l’obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda ad espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.