09/12/20 - INFORMATIVA FONDO NUOVE COMPETENZE
Con la presente si informa che è operativo il Fondo Nuove Competenze - introdotto dal decreto Rilancio - con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro. Il Fondo sostiene le imprese che, a seguito dell’emergenza Covid-19, decidono di investire nella formazione e nella riqualificazione personale dei lavoratori dipendenti per agevolare la graduale ripresa dell’attività lavorativa.
Il Fondo è istituito presso l’ANPAL, con una dotazione finanziaria di 430 milioni di euro per l'anno 2020 ed ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
Per accedere al Fondo, istituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) , è necessario stipulare entro il 31/12/20 - con le associazioni sindacali dei lavoratori - accordi collettivi aziendali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. Gli accordi sindacali dovranno individuare la necessità aziendale di far acquisire al proprio personale nuove o di maggiori competenze - vista l'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa - e di qualificare e riqualificare i lavoratori in relazione ai fabbisogni individuati.
Nello specifico gli accordi sindacali devono contenere l’indicazione di:
- progetti formativi;
- numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore.
Le attività formazione possono essere avviate anche successivamente al 31/12/20 e dovranno concludersi entro n. 90 giorni (week end e festività inclusi) dall’approvazione della domanda da parte di ANPAL oppure n. 120 giorni se intervengono i Fondi Paritetici interprofessionali. I termini di n. 90 e n. 120 giorni, per comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.
Ad ogni istanza di contributo, per la quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto che individua gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, i destinatari, il soggetto erogatore, gli oneri, la modalità di svolgimento e la durata.
La retribuzione del lavoratore e la relativa contribuzione – con riferimento alle ore di formazione – è posta a carico del Fondo Nuove Competenze, senza l’applicazione di massimali retributivi. In altre parole l’Azienda non eroga la retribuzione/versa i contributi per le ore di formazione erogata ma , per contro, il lavoratore non subisce alcuna riduzione di stipendio/accredito contributivo in quanto questi vengono posti a carico del Fondo. Rimangono a carico dell’Azienda gli oneri differiti (TFR, ratei mensilità aggiuntive, ferie, Rol….). Una volta verificata la conformità della domanda, I'ANPAL determina l'importo massimo spettante al datore, anticipando il 70% ed erogando il restante 30% a consuntivo.
Gli oneri legati alla formazione erogata potranno essere coperti per il 70%-80% dai fondi interprofessionali. Si precisa che sono soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, oppure altri soggetti, anche privati, che in base a disposizioni di legge o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.
L’ ANPAL, a conclusione dell'intervento, svolge i controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e comunica eventuali scostamenti procedendo al recupero delle somme indebitamente erogate.
I datori di lavoro interessati devono presentare istanza di contributo all’ANPAL allegando l’accordo sindacale e il progetto per lo sviluppo delle competenze: la valutazione delle istanze avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione e verrà comunicata la regolarità e conformità della stessa. Si sottolinea che il termine del 31/12/2020 è fissato per la sottoscrizione dell’accordo sindacale e non per la presentazione delle istanze: queste ultime potranno essere trasmesse fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’Avviso.
Si precisa che l’utilizzo del FNC può riguardare anche solo alcuni profili professionali/reparti/categorie di lavoratori ed è compatibile con l’utilizzo in azienda dei trattamenti di integrazione salariale su altri soggetti non interessati dalla formazione. Inoltre l’utilizzo del FNC non preclude, successivamente, l’attivazione di procedure di licenziamento individuale/collettivo.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.

