10/03/20 - CORONAVIRUS: EMERGENZA ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Sulla G.U. n. 60 dell’8 marzo 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il D.P.C.M. introduce un sistema di mobilità ridotta in Lombardia e in 14 Province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), dove occorre evitare spostamenti in entrata e in uscita, a eccezione di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e spostamenti per motivi di salute.

Sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha esteso le disposizioni impartite con D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale. In sintesi, è necessario rimanere a casa il più possibile: si potrà uscire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute.

Per quanto riguarda la materia lavoro:

  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del Decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Per quanto riguarda le ferie già maturate/arretrate, vista la situazione di emergenza e in considerazione della «raccomandazione» proveniente dal Governo, la fruizione può essere imposta dal datore di lavoro, sia in caso di chiusura totale dell’attività che in caso di riduzione parziale.
  • sono da adottare, in tutti i casi possibili - nello svolgimento di riunioni e incontri con clienti/fornitori/collaboratori - modalità di collegamento da remoto. Nei casi residuali di incontri non sostituiti da strumenti digitali, è fatto obbligo comunque di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitare assembramenti. Con la stessa logica  devono essere sospese trasferte e viaggi per esigenze aziendali;
  • è assolutamente da promuovere la modalità di lavoro agile (smart working), disciplinata dagli articoli 18-23 L. 81/2017. Detta modalità di svolgimento della prestazione può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato - per la durata dello stato di emergenza - anche in assenza degli accordi individuali previsti: gli obblighi di informativa sulla sicurezza di cui all’articolo 22 L. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla trasmissione via mail della documentazione resa disponibile sul sito Inail;
  • gli operatori di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono - sulla base delle comunicazioni ricevute dal dipendente in merito alla permanenza o transito, nei 14 giorni precedenti, in zone a rischio - alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’Inps, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.