12/01/22 - OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORATORI OCCASIONALI
L’Ispettorato del Lavoro e il Ministero del Lavoro in data 11.01.22 hanno fornito indicazioni relativamente all’ obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222, cod. civ.), previsto dal nuovo co. 1 art. 14, D.Lgs. 81/2008 (come modificato dall’art. 13, D.L. 146/2021).
Il D.L. 146/2021 ha, infatti, introdotto, a far data dal 21.12.21, un nuovo obbligo di comunicazione - per i committenti che operano in qualità di imprenditori - finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data del 11.01.22.
In dettaglio il nuovo obbligo riguarda i rapporti di lavoro autonomo ex 2222 c.c.
- in essere alla data del 11.01.22 oppure iniziati a decorrere dal 21.12.21 e già cessati: andrà effettuata la comunicazione entro il 18.01.22
- avviati successivamente al 11.01.22: la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale (questo sarà il regime ordinario previsto dalla nuova norma da ora in poi).
L’Ispettorato al quale inviare la mail è quello del luogo dove si svolge la prestazione, nel caso di Siena: ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
Trattasi di un indirizzo mail NON PEC : gli ispettori potranno, in fase di controllo, verificare presso le Aziende la conservazione di una copia della comunicazione.
La mail non avrà allegati ma dovrà contenere obbligatoriamente nel testo i seguenti dati (altrimenti sarà considerata come omessa):
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche dove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

