12/05/23 - TRASFERTA IN ITALIA E ALL'ESTERO

In caso di trasferta è previsto che:

a) le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio, devono essere rimborsate - previa esibizione della relativa documentazione - entro il mese in cui il viaggio/servizio che le ha determinate ha avuto luogo; 

b) sull’importo delle spese di vitto e alloggio (+ viaggio, solo per i dirigenti) deve applicarsi una maggiorazione del 10% da corrispondere al lavoratore a titolo di “rimborso delle piccole spese non documentabili”; 

c) al lavoratore è riconosciuta, per trasferte fuori dal territorio comunale sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferta all’estero.

Quanto previsto ai punti b) e c) che precedono può essere assorbito – se espressamente previsto nel contratto di assunzione/successive comunicazioni - da forfettizzazioni incluse nella RAL del dipendente.

è importante inoltre ricordare che:

  • il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare il lavoratore con qualifica di Quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni assegnategli;
  • il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare il Dirigente, con onere a proprio carico, contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni affidategli. Al Dirigente deve essere inoltre riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di 70,00 dall’1.1.2023, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.