12/07/21 - TERMINI DI DIVIETO IN VIGORE

 Allo stato attuale sono in vigore i seguenti termini di vigenza del divieto di licenziamento:

- 30.06.21 per tutti i datori di lavoro;

- 31.10.21 per i datori di lavoro destinatari del FIS, CIGD e Fondi di solidarietà bilaterale.

- 31.10.21 per i datori di lavoro del settore tessile, abbigliamento e pelletteria (è stato previsto un ulteriore periodo di CIG COVID 19, massimo n. 17 settimane e senza contributo addizionale, da fruire dal 01.07.2021 al 31.10.2021).

- 31 .12.21 per le imprese destinatarie della CIGO e che fanno ricorso alle ulteriori 13 settimane di CIGO COVID 19 scontate, ossia senza pagamento del contributo addizionale.

 

Il divieto di licenziamento proibisce di:

- avviare procedure di licenziamento collettivo

- recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo

Il suddetto divieto di licenziamento incontra delle specifiche eccezioni previste dalla norma di legge (cessazione definitiva dell’attività, messa in liquidazione della società, ecc…)

 

Causali di licenziamento ammissibili:

Dal divieto di licenziamento rimangono esclusi:

 - licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

- licenziamenti per superamento del periodo di comporto

- licenziamento entro il termine del periodo di prova

- licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia

- licenziamento ad nutum del dirigente

- licenziamento dei lavoratori domestici

- interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo

 

Sanzioni per licenziamento illegittimo:

Il licenziamento intimato in violazione del divieto previsto dalla legge è nullo.

E’ pertanto prevista la reintegra in azienda del lavoratore interessato e la condanna, per il datore di lavoro, al risarcimento del danno subito per il periodo successivo al licenziamento e fino alla reintegrazione, nonché al versamento dei contributi per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione.