13/03/21 - MISURE A SOSTEGNO DI LAVORATORI CON FIGLI IN DAD O QUARANTENA

Sulla G.U. n. 62 del 13.03.21 è stato pubblicato il D.L. 30 del 13.03.21, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Le misure a sostegno dei genitori lavoratori con figli minori prevedono che:

  • il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per un periodo corrispondente in tutto o in parte 1) alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, 2) alla durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio, 3) alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smart working), il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte 1) alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, 2) alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, 3) alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.Per tali periodi di astensione è riconosciuta un’indennità a carico dell’Inps pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa;
  • gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori - a decorrere dal 01/01/21 e fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto - durante i periodi 1) di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, 2) di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, 3) di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di cui sopra con diritto all’indennità del 50% c/Inps e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale (30% c/Inps);
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte;
  • le modalità operative per accedere ai benefici saranno stabilite dall’Inps con circolare di prossima pubblicazione
  • le misure descritte si applicano fino al 30 giugno 2021.