14/04/2025 AGRITURISMO - LAVORO DOMENICALE OPERAI AGRICOLI
In vista dell’avvio della stagione turistica 2025 abbiamo chiesto alle parti sociali firmatarie del CPL Siena un’interpretazione del (controverso) art.9 del contratto provinciale che integra quanto disposto dall’art. 43 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti e che riportiamo qui di seguito.
ART. 9 CIPL SIENA – OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
"omissis ………………………………………….
Per il lavoro notturno e/o festivo, che cada in regolari turni periodici, e riguardante mansioni specifiche che rientrino nelle normali attribuzioni del lavoratore, viene erogata una maggiorazione del 15%.
Detta maggiorazione deve riconoscersi alle lavorazioni e/o fasi lavorative che per loro intrinseca natura e svolgimento risultano essere ordinarie e non oggetto di eventi o ragioni straordinarie. Ad esempio le attività agrituristiche e similari fattispecie, che dovranno evincersi dal contratto di lavoro, Unilav, o equipollente documentazione, nei quali la domenica e festivi dovranno essere considerati come ordinario giorno di lavoro avendo, conseguentemente, altro giorno di riposo.
Per turno di lavoro si intende il lavoro prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale, effettuando l’orario contrattuale.
omissis …………………………………………."
Abbiamo chiesto, in particolare, se ad un operaio agricolo addetto all’attività agrituristica per il quale la domenica
- risulti, da contratto di assunzione, quale giorno SEMPRE lavorativo (es. il suo orario è distribuito dal martedì alla domenica con riposo il lunedì)
- risulti SALTUARIAMENTE quale giorno lavorativo per quanto non inserito in regolari turni periodici
si possa corrispondere la maggiorazione del festivo al 15 % (invece che quella del 44%).
à In risposta al nostro quesito ci è stato detto che l’interpretazione corretta da dare all’art.9 del CPL è la seguente:
il 15% di maggiorazione per la domenica lavorata è consentito anche in assenza di regolari turni periodici.
TUTTI QUELLI CHE LAVORANO NELL’AMBITO AGRITURISMO SVOLGENDO PRESTAZIONE LAVORATIVA DI DOMENICA POSSONO ESSERE RETRIBUITI CON LA MAGGIORAZIONE AL 15% (a prescindere dalla saltuarietà o meno della prestazione domenicale o dal suo inserimento in un sistema di regolari turni periodici)
à Ovviamente qualora ad effettuare la prestazione di domenica sia un vignaiolo o trattorista o manovale agricolo non addetto all’agriturismo (bensì al lavoro agricolo in senso stretto) va corrisposta la maggiorazione del 44%.