15/01/20 - CONGEDO DI PATERNITÀ: NOVITÀ 2020

Nel 2020 è salito a sette il numero di giorni di congedo obbligatorio di paternità nel settore privato (non è riconosciuto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione) in occasione della nascita, adozione o affidamento di un figlio. 

Pertanto da quest’anno il lavoratore padre, dipendente del comparto privato, potrà astenersi dal presentarsi in azienda per sette giorni (non più cinque come nell’anno 2019): si tratta di un diritto autonomo dal congedo di maternità, ovvero che spetta indipendentemente dal fatto che la madre scelga o meno di usufruire del proprio congedo. Il congedo obbligatorio del lavoratore padre – contenuto necessariamente entro il limite temporale del quinto mese di vita (adozione o affidamento) del bambino - potrà essere fruito in modo continuativo o frazionato nonché durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche in un momento successivo. N.B. i giorni di congedo non raddoppiano nel caso di parto gemellare. 

Nel 2020 resterà inoltre la possibilità per il padre di fruire di un ulteriore giorno (congedo facoltativo), a fronte però della rinuncia ad una giornata di astensione obbligatoria da parte della madre, che pertanto così anticiperà il suo rientro a lavoro. Anche il congedo facoltativo è fruibile contemporaneamente all'astensione della madre e dovrà necessariamente essere utilizzato entro cinque mesi dalla nascita (adozione o affidamento) del figlio. Per quanto riguarda il trattamento economico rimane a carico dell’Inps il riconoscimento - per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo fruiti dal lavoratore – dell’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il datore di lavoro procederà ad anticipare al lavoratore la totalità dell’importo posto a carico dell’Inps.

La domanda dei giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo) dovrà essere avanzata in forma scritta al proprio datore di lavoro con un minimo di quindici giorni di preavviso: se richiesti in concomitanza dell'evento nascita, i quindici giorni dovranno essere calcolati sulla data presunta del parto. In aggiunta a ciò, e limitatamente al caso di richiesta del congedo facoltativo, dovrà essere allegata una dichiarazione dove la madre rinuncia ad un giorno di maternità.

L’auspicio è che i sette giorni riconosciuti dall’attuale normativa per accogliere il nuovo arrivato in famiglia si inseriscano sempre più in un crescendo di politiche work-life balance orientate a produrre vantaggi per tutto il nucleo familiare e si traducano davvero in un’opportunità per il neopapà. "È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio” (William Shakespeare)