16/12/20 - AGGIORNAMENTO: ESONERO CONTRIBUTI AGRICOLI I° semestre 2020 - art. 222, c.2 D.L. 34-2020
Spett.le Azienda Agricola,
in attesa della pubblicazione della circolare dell’INPS con le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio in oggetto e per la presentazione telematica delle istanze, sollecitiamo le Aziende Agricole che non abbiano ancora provveduto (vedi ns. mail del 24.11.2020) a fornirci quanto prima il codice ATECO della loro attività principale. La mancata comunicazione del dato non ci permetterà di identificare i soggetti beneficiari dell’esonero.
Riepiloghiamo quelli che sembrerebbero essere - ad oggi - i punti principali dell’esonero contributivo agricoli riferito al I° semestre 2020:
Misura dell’agevolazione: esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni) relativi al I° semestre 2020. Lo sgravio spetta fino a concorrenza del budget complessivo stanziato per l’anno 2020 dal Decreto e nel limite massimo di euro 100.000,00 per singola azienda nel rispetto delle regole previste dal “Quadro temporaneo per misure e aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19”
Beneficiari: aziende della filiera agricola che svolgono un’attività principale identificata dai codici ATECO previsti dal decreto (vedi all.to) integrati dai codici 11.02.10 e 11.02.20 come da messaggio INPS 4353 del 19.11.20.Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del documento di regolarità contributiva (DURC), al rispetto degli accordi e dei Contratti Collettivi di riferimento e all’assenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
Contributi previdenziali INPS scaduti / in scadenza: il messaggio INPS 4353 del 19.11.2020 ha chiarito che, in attesa di rilascio del modello di istanza di esonero, il mancato versamento per i contributi relativi al I° trim. 2020 (scaduti il 16.09.2020) e al II° Trim. 2020 (in scadenza il prossimo 16.12.2020) NON rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva. Pertanto, le aziende beneficiarie dell’agevolazione in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, possono sospendere il versamento contributi LAS II Trim. 2020 senza che il DURC risulti irregolare. E’ stato inoltre chiarito che i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento della contribuzione scaduta lo scorso 16.09.20 o provvederanno al versamento di quella in scadenza al prossimo 16.12.20, potranno comunque portare in compensazione le somme oggetto di sgravio una volta definita l’istanza di esonero.
Si precisa inoltre che i decreti Ristori e Ristori bis hanno previsto l’esonero dei contributi dovuti dal datore di lavoro - seppur con diverse modalità e con un ampliamento dei codici ATECO interessati - anche per il mese di Novembre e Dicembre 2020.
Torneremo sull’argomento non appena in possesso delle circolari applicative INPS.

