17/02/20 - NOVITA’ BUONI PASTO DA GENNAIO 2020

Dal 1° gennaio 2020 la nuova soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto prevede un limite giornaliero non tassabile di 8 euro per i buoni digitali e un limite giornaliero non tassabile di 4 euro per i buoni in formato tradizionale.
In sostanza, con le novità diventano meno appetibili i buoni cartacei, ma in compenso risultano ancora più attraenti quelli elettronici: la Legge di Bilancio 2020 infatti diminuisce l’importo non soggetto a tassazione e a contribuzione dei buoni cartacei dagli storici 5,29 euro a 4 euro e al contempo aumenta quello non imponibile per i buoni in forma elettronica da 7 a 8 euro giornalieri.
Per quanto riguarda i titolari-utilizzatori dei buoni, il decreto fa riferimento ai prestatori di lavoro subordinato e ai collaboratori. In pratica, la platea dei beneficiari è ampia e possono fruirne tutti i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato come i tirocinanti, gli stagisti, compresi gli amministratori delle società, se i relativi compensi sono inquadrabili nei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui all’articolo 50, lettera c-bis), del Tuir .
Il regime di favore (ovvero l’esenzione contributiva/fiscale) è assicurato se l’erogazione dei buoni pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi: il datore di lavoro deve pertanto adottare specifici criteri di individuazione di suddette categorie per evitare che i ticket siano concessi arbitrariamente o ad personam (e pertanto esclusi dall’esenzione). Così, ad esempio, potrà essere ritenuto valido assegnarli a tutti i lavoratori che effettuano un particolare turno di lavoro, limitarli a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato o full time, oppure a tutti coloro che hanno un certo livello o una certa qualifica.
Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore ai limiti fiscali, l’importo imponibile ai fini Irpef e contributivi sarà solo per la parte eccedente la soglia. Ciò potrà accadere, ad esempio, per i tagliandi cartacei da 5,29 euro maturati a partire dal 01/01/20 e distribuiti dal datore di lavoro come residuo dei blocchetti già acquistati e ancora da smaltire: in questo caso la differenza tra 5,29 euro e 4 euro non godrà del regime di esenzione . Invece, per i buoni cartacei ed elettronici erogati entro il 12/01/20, ma relativi al 2019, rimarranno validi i vecchi limiti (rispettivamente 5,29 per i cartacei e 7 euro per i digitali), in base al principio di cassa allargato.
Invariate, invece, le regole relative alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. In questi casi, la non imponibilità rimane fino ad importi giornalieri di 5,29 euro, pertanto, in pratica, viene differenziato il trattamento delle indennità sostitutive (denaro in busta paga) rispetto alle prestazioni sostitutive (buoni pasto) rese in formato cartaceo. Nessuna modifica interviene sulla possibilità di istituire mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, la cui disciplina, si evidenzia, non prevede limiti fiscali sul costo per coperto.

