18/02/22 - SGRAVIO ASSUNZIONI TURISMO

Il decreto Sostegni ter ha rifinanziato lo sgravio contributivo per le assunzioni a termine o stagionali del settore turismo, già introdotto dal decreto Agosto.

In particolare, si prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’Azienda sino ad un massimo di n. 3 mesi per i rapporti stagionali o n. 6 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

- DURC regolare;

- rispetto degli obblighi di legge e della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi territoriali od aziendali;

- rispetto del diritto di precedenza.

La disciplina del beneficio prevede inoltre il rispetto dei limiti “de minimis” secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, fissato a 1.800.000 euro.

Si tratta quindi di uno sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro settore turismo:

- per un massimo di n. 3 mesi per ogni assunzione a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale

- per un massimo di n. 6 mesi in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero si applica:

- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;

- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

- cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con altre agevolazioni di tipo contributivo o economico.

Per la pratica applicazione del beneficio bisogna attendere il via libera da parte dell’UE e le relative istruzioni di prassi che saranno dettate dall’INPS.

Vi terremo aggiornati in merito e, appena avremo le indicazioni per poter operativamente gestire lo sgravio, vi contatteremo per chiedere conferma del requisito del “de minimis”