20/01/25 - LEGGE DI BILANCIO 2025 E COLLEGATO LAVORO
1. CUNEO FISCALE
Il nuovo meccanismo interamente fiscale:
Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono:
l’introduzione di un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati da 20.000 a 40.000 euro
Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.
Aliquote IRPEF e revisione delle detrazioni: La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:
• 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
• 35% per quelli superiori a 28.000 ma non superiori a 50.000 euro;
• 43% per i redditi oltre i 50.000 euro.
Variata anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, introducendo un tetto agli oneri detraibili, decrescente all'aumentare del reddito e che tiene conto dalla composizione del nucleo familiare.
Dal 2025 saranno esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
2. FRINGE BENEFIT
Prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’esenzione da imposizione fiscale e contributiva, per i lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, del valore dei beni o servizi prestati dai datori di lavoro, nonché delle somme da questi erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche (acqua, energia e gas), dell’affitto dell’abitazione principale o degli interessi sul mutuo per la prima casa, sino ad un ammontare massimo pari a 1.000 euro annui, elevato a 2.000 euro annui per i dipendenti con figli a carico.
Viene introdotto, un nuovo fringe benefit a favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscano la residenza oltre 100 km dal precedente luogo di residenza e che, nell’anno precedente all’assunzione, abbiano conseguito redditi non superiori a 35.000 euro.
A favore di questi vengono escluse dalla determinazione del reddito tassato ai fini Irpef, le somme erogate o rimborsate dal datore per il pagamento dei canoni di locazione o delle spese di manutenzione dell’abitazione di nuova residenza, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fine della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
3. TRACCIABILITÀ RIMBORSI SPESE DEI DIPENDENTI IN TRASFERTA
Dal periodo di imposta 2025 obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta.
Le stesse non concorrono a formare il reddito dei dipendenti e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, SOLO se effettuate con sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito).
4. NUOVO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO
Al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, dal 01/01/2025, il Governo ha previsto delle modifiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi.
Si assume, ai fini del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. In presenza di veicoli che rispondono agli obiettivi di transizione energetica, tale percentuale viene ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, verosimilmente per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.
(comunque dobbiamo attendere circolare dell’AE per chiarimenti operativi).
5. “MAXI-DEDUZIONE” PER LE NUOVE ASSUNZIONI
Viene prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la cd “maxi-deduzione Irpef/Ires” a favore delle imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (introdotta dal Dlgs 216/2023).
In particolare, si tratta di una deduzione pari al 120% del costo del personale neoassunto (130% in caso di lavoratori “fragili”), a condizione che, in ciascuno dei tre anni, si verifichi un aumento occupazionale rispetto all’anno precedente.
6. CONGEDO PARENTALE
La Lg. Bilancio stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/24.
7. ESONERO CONTRIBUTIVO MAMME LAVORATRICI
Viene prorogato - in misura ridotta - l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno 2 figli. La fruizione di tale misura è riservata:
• alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
• dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024.
Viene introdotta una soglia di reddito, a fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui.
(comunque dobbiamo attendere decreto del Min. Lavoro per misura e condizioni di riconoscimento esonero).
8. DURATA DI PROVA DEI CONTRATTI A TERMINE
Collegato Lavoro (Lg.203/2024) interviene sulla disciplina del periodo di prova nel contratto a tempo determinato, riducendone significativamente la durata: “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.”
9. DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
Al fine di evitare situazioni di indebito riconoscimento della NASpIa soggetti che non ne hanno effettivo diritto è stata introdotta la seguente novità: l’assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsioni contrattuali, oltre 15 giorni, configura la fattispecie delle dimissioni del lavoratore.
La disposizione prevede l’onere in capo al datore di lavoro di comunicare il protrarsi dell’assenza ingiustificata alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che “può verificare la veridicità della comunicazione medesima”. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Le dimissioni per fatti concludenti determinano:
l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI dovuto soltanto in caso di licenziamento la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso l’impossibilità per il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, di fruire del trattamento di NASpI, che spetta soltanto nella ipotesi in cui il lavoratore abbia perso il posto involontariamente (licenziamento o dimissioni giusta causa)
10. SMART WORKING: CONFERMATO IL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Resta l'obbligo di comunicazione telematicamente al Ministero - entro 5 giorni - per quanto attiene la data di inizio/fine ed eventuali proroghe (è prevista una sanzione da 100 a 500 euro per ogni comunicazione non inoltrata al Ministero).
11. INCENTIVI ASSUNZIONI
a) per il bonus giovani: la misura riconosce ai datori di lavoro privati che dal 01/09/24 e fino al 31/12/25 assumono personale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi INPS a carico azienda, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
b) per il bonus donne: la misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 01/09/24 fino al 31/12/25, che rientri nelle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.