20/12/19 - INFORTUNI SUL LAVORO: OBBLIGHI DELLE PARTI, INDENNIZZO E SANZIONI

INFORTUNIO SUL LAVORO: OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DELL’AZIENDA

Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa può capitare che il lavoratore subisca un infortunio nel quale può incorrere o sul posto di lavoro mentre sta adempiendo alle sue mansioni oppure durante il tragitto casa - lavoro – casa (il c.d. infortunio in itinere).

Il D.P.R. 30/06/65 n.1124 - Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - considera infortunio sul lavoro  ogni evento traumatico occorso al  lavoratore e originato da una causa violenta, in occasione di lavoro, da cui deriva un’inabilità (temporanea o permanente) allo svolgimento delle proprie mansioni.

In questi casi il lavoratore ha l’obbligo di avvisare immediatamente il proprio datore di lavoro dell’evento occorso e recarsi subito da un medico o al pronto soccorso più vicino che provvederà a rilasciargli il relativo certificato.  

Da questo momento si attiva l’iter per poter beneficiare dell’assicurazione INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), ente pubblico che si occupa di gestire l’assicurazione   obbligatoria per tutti i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il lavoratore deve trasmettere tempestivamente al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura ospedaliera, attestante la prognosi ovvero i giorni in cui il lavoratore non potrà recarsi in azienda a svolgere la propria prestazione lavorativa. Il datore di lavoro, dal momento in cui riceve il certificato, ha 48 ore di tempo per inviare – in via telematica - la denuncia di infortunio all’INAIL se la prognosi è superiore a nr.3 giorni (se invece si tratta di infortunio che ha prodotto la morte o vi sia il pericolo di morte del lavoratore, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’evento).

Dal 12 ottobre 2017 è scattato inoltre l’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportano l’assenza di almeno nr.1 giorno oltre a quello dell’evento; pertanto, anche nei casi di prognosi inferiori a nr.3 giorni (giorno dell’infortunio +nr.1 oppure nr.2 giorni di prognosi) il datore di lavoro ha l’obbligo di informare l’INAIL dell’incidente con una procedura telematica ad hoc. L’obbligo di comunicazione, a differenza dell’obbligo di denuncia, rileva ai soli fini statistici e informativi.

Spostando l’attenzione sul piano retributivo:  chi paga l’infortunio sul lavoro e per quanti giorni?

Il giorno dell’infortunio è interamente retribuito a carico del datore di lavoro.

I successivi nr. 3  giorni di assenza sono retribuiti a carico del datore di lavoro ma solo limitatamente al 60% della retribuzione.

Pertanto se l’infortunio ha una durata massima di 3 giorni l’INAIL non subentrerà e non concorrerà ad indennizzarlo. Se invece l’infortunio ha una durata maggiore, oltre a gravare sul datore di lavoro l’obbligo di denuncia e non solo quello di  comunicazione, le prestazioni economiche sono così riconosciute:

Per il giorno in cui si verifica l’infortunio e per i nr.3 giorni successivi il 60% la retribuzione è a carico dell’azienda;

Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio al 90° giorno di assenza l’INAIL paga il 60% della retribuzione;

Dal 91° giorno l’INAIL paga il 75% della retribuzione.

L’indennità dovuta dall’INAIL viene anticipata nella generalità dei casi in busta paga dal datore di lavoro: sarà poi l’ente pubblico a rimborsare l’importo direttamente all’azienda. Per gli operai agricoli OTI e OTD è previsto il pagamento diretto della prestazione.

I contratti collettivi possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto alle percentuali appena indicate, ponendo a carico dell’azienda l’obbligo di integrazione delle prestazioni INAIL nonchè un diverso trattamento dei giorni di carenza.

E cosa succede se la denuncia/comunicazione di infortunio non viene trasmessa all’INAIL?

Nel caso in cui il lavoratore ometta di informare il proprio datore di lavoro dell’incidente perde l’indennità per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Invece, sarà dovuta una sanzione (importo minimo euro 1.290,00) dal datore di lavoro che non trasmette la denuncia di infortunio all’INAIL o ne ritarda la presentazione.

In conclusione, nonostante l’obbligo  in capo al datore di lavoro di attivarsi e uniformarsi alle normative vigenti in materia di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori atte a limitare il più possibile infortuni sul lavoro, eventi del genere possono comunque capitare; pertanto le parti coinvolte dovranno attenersi scrupolosamente alla procedura prevista per fare in modo che il dipendente non perda la sua retribuzione e che il datore di lavoro non incorra nella sanzione di cui sopra.