22/12/21 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) introduce l’obbligo per il committente/azienda di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, mediante:

1) sito servizi.lavoro.gov.it

2) Posta elettronica, anche non PEC

3) Sms o App

4) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Per il mancato adempimento è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L’obiettivo è di evitare l’abuso di tale tipologia contrattuale in particolari settori economici quale strumento per mascherare rapporti di lavoro subordinato e per ridurre il costo del lavoro.

A tal fine si ricorda che il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione.

Una delle caratteristiche della prestazione di cui sopra è pertanto la natura occasionale della stessa (assenza di prevalenza e abitualità): è esclusa l'occasionalità quando il rapporto sia caratterizzato da un interesse durevole del prestatore d’opera o del committente, rispettivamente, a svolgere o ricevere nel tempo una o più prestazioni (ancorché non periodiche).