22/12/21 - PROROGATO LO STATO DI EMERGENZA A MARZO 2022. COSA CAMBIA PER SMART WORKING E CONGEDI PARENTALI

Prorogato lo smart working semplificato cioè la possibilità di avviare o proseguire il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro.

In pratica, sarà possibile, sino al 31.03.22, non prevedere un accordo individuale di smart working così come, invece, sarebbe richiesto obbligatoriamente dalla normativa di riferimento (art. 18, della l. n. 81/2017).

 Il datore di lavoro potrà comunicare i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile al Ministero del lavoro, in modalità telematica, con una procedura massiva.

Gli obblighi di informativa al lavoratore ed al RLS - rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro - saranno assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL.

Sempre fino al 31.03.22 viene prorogato il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021, per le seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:

 - della sospensione dell'attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;

- infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);

- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:

- infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

- quarantena del figlio, ovunque avvenuto;

- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza;

- chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:

- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;

- infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

d. lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:

- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;

- infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.