23/03/21 - DECRETO SOSTEGNI: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Dal 23 marzo 2021 è in vigore il cd. Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Di seguito le principali novità:

Proroga Cassa integrazione Covid-19

L’integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro – esclusivamente per i lavoratori che risultano in forza all’Azienda alla data del 23.03.21 – nella seguente misura:

- CIGO: per ulteriori n. 13 settimane dal 01.04.21 al 30.06.21

- FIS e CIGD: per ulteriori n. 28 settimane dal 01.04.21 al 31.12.21

- CISOA: per ulteriori n. 120 giornate dal 01.04.21 al 31.12.21

 Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Non è prevista l’applicazione di alcun contributo addizionale.

Rapporti di lavoro a termine

Confermata fino al 31.12.21 la possibilità di rinnovare e/o prorogare i contratti a tempo determinato senza inserimento delle causali di legge. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di nr. 12 mesi senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata del contratto a termine, pari a nr. 24 mesi. La proroga/rinnovo può essere fatta solo nr. 1 volta ma non si tiene conto di eventuali proroghe/rinnovi con carattere di eccezionalità già intervenute fino dalla data di entrata in vigore del DL Sostegni (DL 34 del 19/05/20).

Divieto di licenziamento

Il blocco dei licenziamenti - con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate – è prorogato:

- fino al 30.06.21 per tutte le aziende

- fino al 31.10.21 per le sole aziende destinatarie dei trattamenti CISOA, CIGD e FIS (a prescindere dall’effettiva attivazione dell’ammortizzatore sociale nel periodo fino al 31.10.21)

 Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale

Non rinnovato per le aziende che dal 01.04.21 non utilizzeranno più i trattamenti di integrazione salariale causale Covid-19.

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi di gennaio/febbraio/marzo 2021, pari nel complesso a 2.400 euro, per i lavoratori stagionali e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Esonero contributivo mese di gennaio 2021 per aziende e lavoratori autonomi agricoli ( IAP e CD )

 Previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021, per le aziende e gli imprenditori autonomi, coltivatori diretti  appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura,  con i codici ATECO elencati all’allegato 3 del DL 137/2020 (DL Ristori).