26/10/19 - IN G.U. IMPORTANTI NOVITA' PER APPALTO E SUBAPPALTO

Sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D.L. 124/19 (c.d. Decreto Fiscale) recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Tra le novità introdotte quella alla quale preme dare immediato rilievo - visto l’impatto assolutamente significativo che avrà sulle Aziende - riguarda la normativa dell’appalto e del subappalto.
Dal 1° gennaio 2020 infatti, i committenti che affidano l’esecuzione di un’opera o di un servizio ad un’impresa, saranno obbligati a versare all’Erario le ritenute fiscali (IRPEF e addizionali) - trattenute dalla ditta appaltatrice o dalle subappaltatrici - sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati nel appalto stesso. Il committente, in altre parole, dovrà subentrare – in relazione agli obblighi fiscali di sostituto d’imposta – alle aziende appaltatrici e subappaltatrici a cui ha affidato l’opera o il servizio: queste ultime dovranno attivarsi per costituire presso il committente (tramite bonifico) la relativa provvista per il versamento almeno 5 giorni prima della scadenza. Il committente procederà al pagamento della delega F24 senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti e indicando nella modello il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Potrà altresì valersi sui corrispettivi maturati nei confronti dell'affidataria/appaltatrice, previa sua espressa autorizzazione.
In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che detterà le specifiche del versamento è importante capire in quale contesto è nata l’esigenza di emanare detta norma: a seguito delle attività di controllo svolte negli ultimi anni è emerso come l’assegnazione di appalti a soggetti non del tutto affidabili abbia spesso comportato, da parte di questi ultimi, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato.
Da non sottovalutare i rilevanti obblighi che, a regime, graveranno sul committente: per consentire a quest’ultimo gli opportuni riscontri atti a consentire il corretto versamento delle ritenute fiscali, le imprese appaltatrici e subappaltatrici dovranno trasmettere tramite Pec – al committente stesso - l'elenco nominativo (con i codici fiscali) di tutti i lavoratori che sono stati impiegati nel mese precedente sull’appalto, dettagliando le ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il conteggio delle ritenute fiscali, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione inerente il contratto d’appalto in questione.
E’ previsto che, in caso di inottemperanza dell’azienda esecutrice dell’opera o servizio (es. mancato invio dei dati, mancata effettuazione del bonifico, ecc..), il committente possa sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, destinando tali somme al versamento delle ritenute maturate e dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
A corollario di quanto sopra va ricordato che la normativa vigente prevede che il committente sia obbligato in solido con l’appaltatore, per quanto riguarda l’aspetto retributivo dell’esecuzione dell’opera o servizio, per i due anni successivi alla cessazione dell’appalto. Più nello specifico è previsto il diritto dei lavoratori a pretendere i trattamenti retributivi - inclusivi di quote Tfr, contributi previdenziali e premi assicurativi - sia dal proprio datore di lavoro che dal committente, a condizione che tali pretese riguardino il periodo di esecuzione dell'appalto e siano state avanzate entro il limite temporale di cui sopra. Trascorsi due anni il committente è libero dal regime di solidarietà che lo obbliga nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e il dipendente potrà fare valere i propri crediti solo nei confronti del proprio datore di lavoro.
Inoltre per quanto riguarda il rapporto con l’Inps - differentemente da quanto previsto sopra per i lavoratori - l'azione dell'Istituto è soggetta alla sola prescrizione ordinaria: l'Inps pertanto potrà riscuotere direttamente dal committente i contributi non versati dall’appaltatore, poichè obbligato in solido con quest’ultimo, anche una volta trascorsi due anni dalla fine dell'appalto. Dovrà quindi applicarsi il solo termine di prescrizione previsto in via ordinaria per la riscossione dei contributi non versati: 5 anni in via ordinaria e 10 anni in caso di denuncia da parte del lavoratore.
Identica obbligazione in solido esiste tra appaltatore e subappaltatore.
E’ chiaro come anche questa norma sia, anzitutto, volta ad indurre il committente a selezionare imprenditori affidabili ed a verificare l'adempimento degli obblighi su di essi gravanti posto che, nell’attuale contesto imprenditoriale pervaso ormai da qualche anno dalla crisi, l’ incremento delle esternalizzazioni con l’obiettivo di contrarre, anche a discapito del lavoro etico e regolare, i costi sostenuti dalle aziende per la gestione del lavoro dipendente, è purtroppo notevole e in larga espansione. Questa fittizia riduzione di costo comporta però, a carico dell’impresa committente, il rischio della responsabilità solidale, della contestazione dell’interposizione fittizia, della somministrazione illecita, dello sfruttamento del lavoro, in quanto gli apparenti e illusori vantaggi economici fruiti si traducono in rischio di dumping sociale e violazione dei diritti dei lavoratori.
Anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Fiscale, quindi, la “difesa dei valori” dovrà sempre più essere la linea guida dell’operatività giornaliera dell’imprenditore chiamato a contrastare concorrenti privi di regolarità ed eticità nonché fattispecie penali connesse all’utilizzo illegittimo del contratto d’appalto.

