30/09/19 - ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI: RIFINANZIATO L'INCENTIVO PER L'ANNO 2019

Il Ministero del lavoro ha rifinanziato, per l’anno 2019, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, previsto dall’art. 13, commi 1 e 1-bis, Lg. 68/1999.

In sintesi, la misura  dell’incentivo – erogato alle Aziende che assumono personale con disabilità -  corrisponde:

  • al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 %. L’incentivo spetta per un periodo di nr. 36 mesi;
  • al 35% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 %. L’incentivo spetta per un periodo di nr. 36 mesi;
  • al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45 %. L’incentivo spetta per un periodo di nr.60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato  oppure, per assunzioni di almeno nr.12 mesi, per tutta la durata del contratto.

Requisito per poter fruire dell’incentivo di cui sopra è che l’assunzione (o trasformazione a tempo indeterminato) realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti in forza in Azienda rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Prima dell’assunzione, l’Azienda deve trasmettere, per via telematica, una richiesta di incentivo all'INPS, che entro cinque giorni risponderà sulla effettiva disponibilità di risorse. A seguito di quest’ultima risposta da parte dell’Istituto, l’Azienda stipulerà il contratto di lavoro entro sette giorni e ne darà comunicazione all’INPS sempre tramite modalità telematica.

L'incentivo è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed è corrisposto al Datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Ricordiamo che sono soggetti alla normativa Lg.68/1999 (assunzione di soggetti disabili iscritti alle liste del Collocamento Mirato presso i Centri per l’Impiego) i Datori di lavoro con un organico:

  • da 15 a 35 dipendenti: obbligo di assunzione di nr.1lavoratore disabile
  • da 36 a 50 dipendenti: obbligo di assunzione di nr.2 lavoratori disabili
  • oltre 50 dipendenti, devono riservare il 7% dei posti in organico a favore di lavoratori disabili. E’ inoltre prevista una quota dell’1% dell’organico a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

Si ricorda che la sanzione prevista per non aver ottemperato a quanto sopra risulta attualmente essere di 153,20 euro per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell’obbligo ed è moltiplicata per ciascun lavoratore disabile che non risulta occupato nella medesima giornata.
 

Lo Studio si rende disponibile per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito.