31/01/21 - SCADENZA COMUNICAZIONE SOMMINISTRATI
L'adempimento annuale è previsto dall’art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 che specificatamente prevede che ogni 12 mesi l'utilizzatore (datore di lavoro) debba "comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati".
Datori di lavoro obbligati alla comunicazione
Sono tenuti ad inviare la comunicazione annuale tutti i datori di lavoro che hanno utilizzato lavoratori somministrati a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Come inviare la comunicazione
La comunicazione dei lavoratori somministrati utilizzati in azienda può essere inviata con:
- consegna a mano,
- raccomandata con ricevuta di ritorno,
- posta elettronica certificata (PEC).
A chi inviare la comunicazione
La comunicazione annuale obbligatoria va effettuata alle RSA ovvero alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Oggetto e contenuti della comunicazione
La comunicazione deve indicare:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti (data inizio e data fine);
- il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati (non è necessario indicare il loro nome);
- il periodo di riferimento (per il 31 gennaio 2021, 01/01/2020 – 31/12/2020).
Per ulteriori chiarimenti potere contattare lo Studio GNT ai riferimenti sotto indicati:
mail:info@gntsiena.it
tel: 0577/271899

