Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni: i chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti sulle misure fiscali agevolate (imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro annui) introdotte per l’anno 2026 con riferimento alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, a turni, festivo, indennità di reperibilità (ove prevista dal CCNL) e nei giorni di riposo settimanale .
Viene precisato che sono, invece, escluse:
- le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali
- indennità di malattia, maternità/paternità, infortuni
- il TFR, 13° e 14°
- le somme corrisposte per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno
- i compensi che, anche se denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Il lavoratore dipendente accede direttamente all’agevolazione ma ha facoltà di rinunciarvi per iscritto ove volesse avvalersi della tassazione ordinaria.
L’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro in favore di collaboratori con reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro: per verificare il predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025 anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell’anno 2026, fermo restando il rispetto del c.d. principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Tale limite rappresenta una franchigia, pertanto, le somme eccedenti sono tassate secondo le modalità ordinarie.
Le agevolazioni potranno essere recuperate nella dichiarazione dei redditi.

