Indennità di trasferta: trattamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E del 22.12.25 riguardante le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta.
Per quanto riguarda i rimborsi spese di viaggio per trasferte all’interno del territorio comunale questi NON concorrono più a formare il reddito di lavoro dipendente qualora le spese siano “comprovate e documentate”.
Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle ACI, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale della sede di lavoro.
Non sono imponibili, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio, ovviamente se documentate.
I rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio (quest’ultimo tramite taxi e NCC) dal 01.01.25 non concorrono al reddito di lavoro dipendente – anche se all’interno del Comune - solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
Le uniche spese non assoggettate alla condizione di tracciabilità sono quelle per viaggi con autobus, treni, aerei, navi e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

