MODIFICHE AL REGIME DI DESTINAZIONE DEL TFR PER I LAVORATORI NEOASSUNTI
I principi chiave introdotti dalla Lg. Bilancio 2026 e applicabili a partire dal 1° luglio 2026 sono i seguenti:
- il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per decidere la destinazione del suo TFR (e non più 6 mesi di tempo, come è stato finora)
- in assenza di scelta (silenzio-assenso) scatta adesione automatica a fondo pensione di categoria (ovvero quello individuato dal CCNL applicato)
- in capo al datore di lavoro c’è un obbligo informativo rafforzato: l’azienda deve informare il lavoratore in merito a previdenza complementare e fondi di categoria per consentirgli la scelta. L’azienda deve altresì essere in grado di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi preliminari garantendo anche la tracciabilità dell’informativa consegnata e della scelta del lavoratore, attraverso idonea modulistica e sistemi di archiviazione della documentazione.
Pertanto, dal 1° luglio 2026, sia nel caso di lavoratore di prima occupazione (ovvero assunto per la prima volta in azienda) sia in caso di riassunzione di lavoratore che è già stato precedentemente in forza, E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO CHE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO IL DIPENDENTE COMPILI, SOTTOSCRIVA E RESTITUISCA SUBITO AL DATORE DI LAVORO IL MODELLO TFR2 optando o per il versamento del TFR ad un fondo di previdenza complementare (e in tal caso va allegata la relativa documentazione) oppure dichiarando di voler mantenere il TFR in azienda.
Nel caso in cui il lavoratore avesse optato – in un primo momento - per il mantenimento del TFR in azienda potrà poi modificare la sua scelta presentando il modulo di adesione sottoscritto presso il fondo di previdenza successivamente individuato.

