RINNOVO CCNL LAVORO DOMESTICO 28 ottobre 2025
- CONTRATTO DI ASSUNZIONE
Modifiche all’art. 6 CCNL
- esplicita indicazione del CCNL applicato
- il contratto individuale di lavoro deve contenere non solo l’indicazione della durata dell’orario ma anche la sua distribuzione e collocazione temporale
- devono essere indicati oltre alla retribuzione pattuita, anche tutti i suoi elementi costitutivi, nonché il periodo e le modalità di pagamento
- PERMESSI
Modifica all’art. 19 CCNL
- Introdotta la possibilità di fruire, in aggiunta ai permessi retribuiti disciplinati al co. 1 art. 19, di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata.
- Introdotti 2 giorni di permesso retribuito per il padre lavoratore in caso di nascita di un figlio, in aggiunta al congedo obbligatorio, al congedo alternativo, e quanto previsto dal nuovo art. 25.
- ASSUNZIONE A TERMINE
Ampliamento delle ipotesi nelle quali è possibile ricorrere all’assunzione a termine
È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto per sostituire lavoratori assenti per assistere familiari in situazione di grave disabilità certificata
- NUOVA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ
Nuovo art. 25 CCNL
Il rinnovo del CCNL dispone, che per ogni figlio ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità:
- la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a 4 mesi, senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.
- il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, trascorso il periodo di congedo di paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a 4 mesi, senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto
Inoltre
Si prevede espressamente per il lavoratore padre (e si estende anche al genitore intenzionale lavoratore) la possibilità di fruire del congedo obbligatorio e, quindi, astenersi per un periodo di 10 giorni lavorativi dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il divieto di licenziamento viene esteso fino alla fine della fruizione dell’eventuale congedo di 4 mesi non retribuito.
- INTRODUZIONE DELLA NUOVA FESTIVITA’ DEL 04 OTTOBRE
- AUMENTI RETRIBUTIVI
Il rinnovo ha previsto a regime un aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale ( 01.11.2025 - 31.10.2028).
Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS l’aumento sarà di 100 euro suddivisi in quattro tranche:
- 40 euro dal 1° gennaio 2026
- 30 euro dal 1° gennaio 2027
- 15 euro dal 1° gennaio 2028
- 15 euro dal 1° settembre 2028
Per tutti gli altri livelli e tabelle l’aumento dei minimi retributivi sarà riproporzionato con le stesse modalità e termini.
Resta in vigore il sistema di variazione periodica dei minimi retributivi, disciplinato all’art. 38, che si applicherà alle retribuzioni incrementate (i minimi retributivi incrementati verranno rivalutati ogni anno).

