Rinnovo CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti
Di seguito una sintesi delle principali novità:
Rafforzamento del welfare
Estese diverse prestazioni anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) per consolidare i rapporti di lavoro già esistenti e per rendere il settore agricolo più attrattivo per nuovi lavoratori:
- per i lavoratori part-time affetti da patologie oncologiche e/o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti viene sancito il diritto alla trasformazione da full-time e part-time del rapporto ed a richiesta il successivo rientro a tempo pieno;
- il permesso retribuito di tre giorni in caso di decesso di parenti di primo grado è esteso anche in caso di affine di primo grado;
- per gli OTI spettano 8 ore annue di permessi retribuiti per l’assistenza di genitori anziani non autosufficienti in caso di ricovero e/o dimissioni, day hospital, visite mediche specialistiche, da fruire anche in modalità frazionata, comprovati da idonea documentazione e richiesti con un preavviso di almeno 5 giorni;
- l’istituto dei permessi per recupero scolastico viene esteso anche al percorso di studi universitario senza alcuna prescrizione in ordine alla natura dello stesso;
- viene elevato da dodici a quindici mesi il diritto alla conservazione del posto in caso di infortunio;
- in caso di patologie oncologiche o grandi interventi chirurgici viene elevata da sei a nove mesi l’aspettativa non retribuita riconoscibile al termine del periodo di comporto;
- l’integrazione del 10% del trattamento di Cassa Integrazione è dovuta in tutti i casi in cui intervenga la CISOA a prescindere dalla causale;
- nel sistema di bilateralità nazionale (EBAN) diviene strutturale la misura, prima solo sperimentale, relativa alla prestazione in caso di premorienza (cassa vita);
- introdotta una nuova prestazione relativa al riconoscimento di borse di studio a favore di operai agricoli per la frequenza a corsi di studio/specializzazione afferenti il mondo agricolo.
- in via sperimentale per gli anni 2027-2029 previsione di una indennità una-tantum a favore di OTD di genere femminile vittime di violenza di genere. L’ammontare sarà stabilito dal Comitato di gestione EBAN;
- sempre in via sperimentale per gli anni 2027-2029 previsione in favore degli OTD che abbiano svolto l’anno precedente almeno 100 giornate nel settore agricolo di una indennità una-tantum qualora affetti da patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici di cui all’allegato 16 al CCNL. L’ammontare sarà stabilito dal Comitato di gestione del FISA;
- alle vittime di violenza di genere con rapporto a tempo indeterminato qualora inserite in percorsi di protezione certificati è garantita la conservazione del posto di lavoro per 12 mesi dall’evento.
Maggiore attenzione ai lavoratori migranti
Particolare attenzione è stata dedicata anche ai lavoratori migranti, che negli ultimi anni sono diventati una componente fondamentale per garantire continuità produttiva alle imprese agricole italiane.
Come ormai presente nella maggior parte dei contratti anche per gli operai agricoli di cittadinanza non italiana è data la possibilità di cumulare le giornate di ferie, permessi, flessibilità, banca ore che gli consenta il rientro al Paese di origine per un tempo sufficiente. Le modalità di regolazione sono demandate alla contrattazione collettiva provinciale.
Per gli operai extracomunitari titolari di permesso di soggiorno (OTI e OTD) previa produzione di documentazione attestante l'appuntamento presso la Questura, competono quattro ore di permesso retribuito all'anno per l'espletamento delle relative pratiche di rinnovo fruibili anche frazionatamente con il minimo di due ore.
Il Trattamento Economico Complessivo (TEC)
Introdotto nell'articolato anche un nuovo articolo rubricato trattamento economico complessivo.
Questione molto delicata discendente dalle previsioni di cui al D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (decreto primo maggio) in materia di "salario giusto" che si identifica con il trattamento economico complessivo (TEC) previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il decreto stabilisce una cornice di regole basata su retribuzioni trasparenti e contratti collettivi rappresentativi, legando i benefici statali all'adozione di un "salario giusto" per contrastare il lavoro povero, strumento alternativo alla scelta fatta in altri paesi europei di stabilire per legge il salario minimo fisso.
Nessun contratto provinciale o aziendale può prevedere retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti leader per quel determinato settore.
La nuova tipologia di contratto a termine triennale
Introdotta una nuova tipologia di contratto a termine di durata triennale, pensata per offrire maggiore stabilità sia alle aziende sia ai lavoratori. Per entrambe le categorie (agricoli e florovivaisti) viene introdotta, al momento in via sperimentale per il triennio 2027-2029, una nuova tipologia contrattuale di rapporto a termine di durata triennale da svolgersi nell'ambito di tre distinti rapporti annuali consecutivi, da regolarsi comunque secondo la disciplina contrattuale prevista dal comma 8 lettera B) (operai a tempo determinato assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue). Si tratta di uno strumento che le imprese potranno utilizzare per poter contare su rapporti di lavoro più continuativi, mentre i dipendenti avranno la garanzia di un impiego per un periodo più lungo, pur mantenendo la natura a termine del contratto. Sarà determinante per un efficace impiego dello strumento sarà la conferma da parte dell'INPS del riconoscimento a questi lavoratori delle prestazioni agricole di disoccupazione per ogni singolo anno del rapporto.
Aumenti retributivi
Gli aumenti retributivi, pari complessivamente al 5,1% verranno riconosciuti, senza arretrati o una tantum, in due tranche di cui:
- la prima del 3,4% avrà decorrenza al 1° giugno 2026,
- la seconda del 1,7% avrà decorrenza al 1° gennaio 2027
Gli aumenti percentuali anzidetti dovranno essere applicati, secondo le decorrenze sopra indicate, ai salari contrattuali vigenti al 28 maggio 2026 nei contratti territoriali.
Elemento aggiuntivo della retribuzione per gli OTD
Inserito nell'impianto contrattuale anche un'ulteriore e nuova voce retributiva: l'elemento aggiuntivo della retribuzione.
Questa previsione che interessa, a partire dal 1 gennaio 2027, solo gli OTD è finalizzata a cercare di ridurre per quanto possibile il fisiologico tour-over di manodopera riscontrabile nelle imprese favorendo l'interesse del lavoratore a mantenere nel tempo il rapporto con l'impresa.
Per ottenere questo si è ritenuto circoscrivere la misura a quegli OTD che per almeno tre anni consecutivi con la stessa azienda abbiano intrattenuto un rapporto di lavoro con almeno 150 giornate annue di prestazione.
Ai lavoratori che presentano tali requisiti a partire dal 1 gennaio 2027 sarà riconosciuto in busta paga un elemento aggiuntivo della retribuzione pari allo 0,4% del salario contrattuale.
Questa voce verrà mantenuta in essere anche negli anni successivi purché siano mantenute anno per anno le 150 giornate. È evidente che in caso di passaggio ad altro datore di lavoro questo elemento deve intendersi non più dovuto almeno fino a quando non saranno "ripristinati" i relativi requisiti (tre anni consecutivi di rapporti con almeno 150 giornate).
Trattamento di fine rapporto per attività stagionali
Inserito il disposto per cui all'OTD che svolge attività stagionale (attenzione non solo quindi attività di raccolta) è possibile corrispondere, congiuntamente alla retribuzione mensile, anche il TFR.
La disposizione non è automaticamente operativa ma dipendente o da prassi consolidata (l'azienda lo ha sempre fatto anche in passato) o perché espressamente prevista dal CPL.

