TFR al Fondo di Tesoreria INPS

L’art. 1, co 203, Legge n. 199/2025, ha modificato la normativa in relazione al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS a decorrere dal 01/01/2026:

in sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, sono obbligate a versare il TFR maturando dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria INPS le aziende la cui media annuale dei lavoratori raggiunga le 60 unità.

Il requisito dimensionale è calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato. Pertanto, il versamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di:

  • 60 addetti per il periodo 2026-2027
  • 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031
  • 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (ovvero una media 2025 inferiore a n.60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista, l’obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.

Per il calcolo della media occupazionale devono essere considerati TUTTI i lavoratori con contratto di lavoro subordinato – anche nel settore agricolo -  indipendentemente dalla tipologia (dirigenti, apprendisti, impiegati, OTI, OTD …) e dall’orario svolto (anche part-time).

Restano invece esclusi dal versamento del TFR al Fondo di Tesoreria i dirigenti / impiegati / OTD agricoli in quanto il loro TFR segue regole particolari.

L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS si applica SOLO alle quote  TFR in maturazione dal 01/01/2026: il TFR già maturato e non destinato a previdenza complementare a questa data, resta accantonato in azienda.

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria dev’essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, ovvero entro il 16 del mese con mod. F24: il mancato versamento delle quote al Fondo di Tesoreria ha come effetto l’irregolarità del DURC.

Visto l’impatto finanziario molto importante di tale novità sulle aziende interessate vi terremo aggiornati all’uscita delle circolari operative dei vari Istituti.

Buona giornata